L'assegno spetta alle donne che hanno avuto un figlio e che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro)o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in questa ipotesi l'assegno spetta per la quota differenziale).
L'assegno viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo a condizione che non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali,la maggiore età. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
L'assegno spetta alle madri che appartengono a nuclei familiari che non superano determinati limiti di reddito previsti annualmente dall'INPS (per l'anno 2024 ISEE non superiore a 20.221,13)
Per l'anno 2024 l'importo dell'assegno, se spettante nella misura intera è pari ad € 404.17 per 5 mensilità
Per richiedere il contributo va consegnato in Comune il modello di domanda debitamente compilato con allegato l'attestazione ISEE.
Per ottenere gratuitamente la compilazione del modello ISEE occorre rivolgersi ad un CAF (centro di assistenza fiscale).
Il Comune provvede all'istruttoria della domanda e se riscontra la sussistenza dei requisiti la trasmette all'INPS che provvederà al pagamento.
Nessuno
La domanda deve essere presentata in Comune entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dal suo ingresso nella famiglia anagrafica, per i casi di adozione o affidamento preadottivo.