Denuncia di nascita

Denuncia di nascita

Ufficio: Servizi Demografici
Responsabile: Galeotti Giulia
Indirizzo: V.le della Repubblica, 24
Tel: 0558477214 fisso | 3669304591 reperibilità stato civile
E-mail: anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it
Orario di apertura: su appuntamento

Descrizione

La denuncia può essere fatta dal padre, dalla madre o da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da altra persona presente al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Modalità di richiesta

Reperibilità stato civile: per la denuncia di nascita in Comune è possibile telefonare al numero 3669304591.
Il servizio di reperibilità è attivo il sabato in orario 8.30 - 12.30.
In caso di più giorni festivi consecutivi, il servizio di reperibilità verrà svolto nella seconda giornata festiva. Nel caso della festività del santo patrono (31 dicembre), consecutiva con il primo dell'anno, il servizio viene svolto il 31.

Dal 2 giugno 2022 è in vigore la per i nuovi nati italiani l’attribuzione in automatico del doppio cognome dei genitori. 
Nella Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale “Corte Costituzionale”, n. 22 del 1° giugno 2022, è stata, infatti, pubblicata la sentenza 27 aprile – 31 maggio 2022, n. 131, le cui disposizioni sono pertanto applicabili a far data dal 2 giugno 2022.
La nuova norma non riguarda i nuovi nati di cittadinanza straniera, per i quali si applica l’art. 24 della legge n. 218/1995.
L’ordine dei cognomi imposti ai figli sarà quindi quello deciso dai genitori, non esiste più un automatismo.
Di comune accordo, inoltre, potranno anche decidere di attribuire ai propri figli o solo il cognome paterno o anche solo il cognome materno.
Nell’ipotesi in cui un genitore avesse già un cognome composto da più elementi, si ricorda che sarà trasmesso l’intero cognome e non una parte di esso. Diverso è il caso del genitore straniero di bimbo italiano, che in base al già citato art. 24 della legge n. 218/1995 di riforma del sistema di diritto internazionale privato potrà eventualmente indicare quale elemento del cognome “possa” trasmettere in base alla legge del suo Stato di appartenenza.
L’accordo sul cognome non richiederà ulteriore documentazione rispetto alla dichiarazione resa nell'atto di nascita, in quanto l’attribuzione del nome (e ora anche del cognome) è un atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica la previa e concorde scelta dei genitori.

Importante: l'ordine dei cognomi è quello scelto con l'accordo tra genitori.
Se dichiarano di non aver raggiunto l’accordo, l’ufficiale dello stato civile non può formare l’atto di nascita in quanto l'unico a poter decidere sarà il Giudice. Una volta ottenuta la sentenza del Tribunale, l'ufficiale di stato civile potrà procedere alla dichiarazione di nascita che sarà quindi tardiva (art. 31 del dpr 396/2000).

 

Documentazione da presentare

Attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale
Documenti di identità del genitore/i dichiarante/i

Iter procedura

La denuncia di nascita può essere resa da uno dei genitori (in caso di genitori sposati) o da entrambe i genitori (in caso di conviventi) in una delle seguenti modalità:

  • entro tre giorni dal parto presso l'Ospedale o la Casa di cura dove è avvenuta la nascita;
  • entro dieci giorni dal parto presso il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita;
  • entro dieci giorni dal parto presso il Comune di residenza dei genitori (se i genitori non risiedono nello stesso comune, salvo diverso accordo fra di loro, la dichiarazione è resa nel comune di residenza della madre).
     

Avvertenze

E' possibile denunciare la nascita con una dichiarazione sostitutiva nel caso la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario ed il dichiarante sia impossibilitato ad esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto.

Normativa di riferimento

D.P.R. 396/2000 "Nuovo ordinamento dello stato civile"
Sentenza 27 aprile – 31 maggio 2022, n. 131 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 1° giugno 2022 

Ultima revisione dei contenuti: 10-06-2022