I certificati anagrafici storici si riferiscono a situazioni passate della persona o della sua famiglia. Per la richiesta è obbligatorio indicare una motivazione.
Modulo online di richiesta di certificati anagrafici storici - Per coloro che non possono utilizzare il modulo online, è possibile fare richiesta di persona presentando il modulo cartaceo presso Ufficio Protocollo.
In caso di certificati in bollo, è necessario il ritiro presso l'ufficio.
Per informazioni, contattare l'ufficio ai recapiti indicati: da maggio 2020 è attivo anche un servizio di informazioni tramite WhatsApp al numero 3487718394
Autocertificazione: con il decreto semplificazioni (il DL n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) viene esteso l'obbligo di accettare le autocertificazioni anche ai soggetti privati (banca, posta, assicurazione, datori di lavoro, ecc).
A differenza dei certificati riportati la situazione anagrafica esistente, rilasciabili a chiunque in bollo (salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa) per i certificati storici, attestanti situazioni anagrafiche pregresse, è necessario indicare una motivazione (DPR 223/1989 art. 35). La motivazione indicata deve riguardare un interesse, in capo alla persona che effettua la richiesta, che sia giuridicamente rilevante, e non sia cioé relativa a mera curiosità o interessi che non siano tutelati dall'ordinamento giuridico.
Possono fare richiesta soltanto i titolari di un interesse attuale giuridicamente tutelato all’accesso a tali informazioni (art. 22 comma 1 lett. b l. 241/1990), pena l’inammissibilità della richiesta. La motivazione serve ad indicare l’interesse attuale giuridicamente tutelato necessario per accedere ai dati richiesti come previsto dall’art. 35, comma 4 del DPR 30/05/1989 n. 223. Non è pertanto accettabile una motivazione generica (es. per motivi legali, fiscali, etc.) ma la stessa deve essere circostanziata al fine di dimostrare il legame tra il richiedente e la posizione anagrafica del soggetto per il quale si chiede l'accesso ai dati anagrafici storici.
Nel caso il richiedente abbia un interesse attuale giuridicamente tutelato all’accesso a tali informazioni (art. 22 comma 1 lett. b l. 241/1990), è possibile presentare richiesta di certificato storico, compilando il modulo online (vedi link utili) oppure protocollando il modulo di richiesta (vedi "allegati").
La richiesta deve indicare:
Compila il modulo online di richiesta
In alternativa, presentare il modulo di richiesta con una delle seguenti modalità:
Per chi non ha la possibilità di utilizzare il form online o di scaricare il modulo PDF è possibile lasciare i dati di persona presso ufficio URP.
Imposta di bollo
Tutti i certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo per euro 16,00 (salvo i casi di esenzione previsti dal DPR 642/1972 Tabella B e successive modificazioni e integrazioni, nonché da leggi speciali il cui motivo di esenzione dichiarato dal richiedente dovrà essere inserito sul certificato emesso).
Pertanto al momento del ritiro dei certificati, devono essere consegnate le eventuali marche da bollo adesive da apporre come da indicazione dell'Ufficio.
Si ricorda che spetta al cittadino specificare l’uso per cui richiede il rilascio del certificato e la norma che ne prevede l’esenzione. Richieste di esenzione generiche o del tipo “Uso Amministrativo” o “art.4, tab.B., D.P.R. 642/1972”, o che non siano coerenti con il tipo di documento richiesto, non verranno prese in considerazione in quanto non pertinenti.
Per certificati successivi al 18-06-2008
Per i certificati anagrafici riferiti a informazioni successive al 18-06-2008 non sono richiesti diritti di euro 5,16 per ogni nominativo in quanto il certificato viene prodotto automaticamente dal database gestionale in uso all'ente.
Per certificati antecedenti il 18-06-2008
Per i certificati riferiti a date fino al 18-06-2008 è previsto il pagamento della ricerca d'archivio: trattandosi di certificati redatti a mano e per i quali sono previste ricerche d'archivio, è previsto il pagamento di euro 5,16 di diritti di segreteria per ogni singolo nominativo per ogni certificato, così come statuito dall’art. 6 bis della Tabella D allegata alla l. 604/1962. L'importo di euro 5,16 sarà ridotto alla metà (euro 2,58) nel caso di rilascio del certificato in esenzione dall’imposta di bollo.
L'ufficio anagrafe comunicherà al richiedente l'importo esatto da pagare e le modalità di pagamento (non è possibile sapere a priori la cifra).
L'importo dovrà essere pagato prima del ritiro del certificato, come da indicazione che saranno date dall'Ufficio.
Per i certificati rilasciati in automatico dalla banca dati informatica il rilascio è garantito in pochi giorni.
Se il certificato necessita di ricerche in archivio storico, sono richiesti fino a 30 giorni.
I certificati storici anagrafici sono attestazioni riguardanti situazioni e dati “pregressi” ossia non riferiti al periodo attuale, conservati negli archivi anagrafici dell’Ente ed idonei a certificare:
Si fa presente che l’eventuale richiesta di indicazione, all’interno del certificato storico, della paternità e maternità ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del DPR 2 maggio 1957 n. 432 per ciascun soggetto interessato, come risulta dagli archivi anagrafici, può essere formulata solo dall’interessato ossia il titolare dell’atto e da coloro che comunque dichiarino formalmente in maniera non generica e circostanziata un interesse diretto, attuale e concreto legato all’esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.
Si precisa che la funzione del certificato anagrafico storico non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi) ma solo di chi si trova dimorante abitualmente in un determinato posto (indirizzo) nel momento attuale (all’atto del rilascio del certificato) o nel passato (in una certa data).
L’ufficiale di anagrafe pertanto non è competente a ricercare gli eredi di una persona o a seguire la linea retta o collaterale alla ricerca della discendenza, ma, qualora la richiesta risulti legittima, dovrà limitarsi a ricercare lo stato di famiglia e/o le schede individuali delle persone indicate dal richiedente e a certificarne i dati desunti dagli stessi; spetterà poi, se del caso, all’interessato, tramite i dati riportati sul certificato rilasciato dall’Ufficio, effettuare i collegamenti parentali al fine di ricostruirne la sua ascendenza.
Ultima revisione dei contenuti: 26-05-2021