I fuochi d'artificio, anche eseguiti in occasione di feste private, sono disciplinati dall'art. 57 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S). La competenza al rilascio di autorizzazione spetta al Sindaco, previo eventuale parere d'idoneità della Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplodenti.
La domanda, corredata di marca da bollo, deve essere presentata al Comune tramite PEC all’indirizzo: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it, con congruo anticipo (almeno 60 giorni prima dell'evento), in modo da garantire i tempi tecnici per la valutazione della documentazione e l’eventuale parere d'idoneità della Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplodenti.
Requisiti morali ai sensi degli artt. 11 e 92 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) RD 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. e del DPR 252 del 3 giugno 1998 (Antimafia).
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE per spettacoli pirotecnici, corredata da tutta la documentazione tecnica necessaria, così come indicato nella recente Circolare Prefettizia del 30/10/2017 e cioè:
1) planimetria generale effettivamente in scala 1:1000 riportante la linea di sparo l'area di ricaduta e l'area di sicurezza, la posizione del pubblico, le vie d'accesso e fuga;
2) planimetria descrittiva effettivamente in scala 1:500 riportante la linea di sparo, l'area di ricaduta e l'area di sicurezza, la posizione del pubblico, le vie d'accesso e fuga;
3) Le planimetrie di cui ai punti precedenti devono essere adeguatamente quotate per consentire la corretta valutazione dei luoghi e degli allestimenti.
4) aerofotogrammetria della zona riportante la linea di sparo, l'area di ricaduta e l'area di sicurezza, la posizione del pubblico, le vie d'accesso e fuga;
5) relazione tecnica descrittiva sullo stato dei luoghi che che dovrà chiarire gli aspetti geomorfologici sia del terreno ( piano, pendio, bosco, area coltivata, ecc) e sia delle vie di accesso ed esodo (sterrato, asfalto, carrabile, pedonale ecc) e dovra in particolare segnalare la presenza e la distanza di/da linee elettriche e telefoniche, gasdotti, metanodotti, depositi GPL, aree boscate ed altro;
6) relazione descrittiva della tipologia di spettacolo che si intende effettuare ed elenco degli artifici impiegati comprensivo di classificazioni e distanza di sicurezza prescritta;
7) indicazione delle misure di prevenzione incendi che si intendono adottare e assocurazione dellimpiego di personale debitamente formato ai fini antincendio e munito di attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della l. 609/1996.
Per il rilascio delle autorizzazioni sono necessario due marche da bollo da € 16,00, una da apporre nella domanda e una da apporre sull’autorizzazione al momento del rilascio.
Inoltre, in caso di sopralluogo da parte della Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplodenti, le relative spese sono a carico del richiedente.
L’autorizzazione – ferma restando la completezza della documentazione presentata - viene rilasciata di norma entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
In occasione di feste private con scarsa affluenza di persone e scarso quantitativo di esplosivi, la Commissione, DI NORMA, esprime parere di fattibilità sulla base della documentazione presentata.
Per feste pubbliche o con grande affluenza di persone e/o con utilizzo di quantitativi di esplosivi superiori a 40 kg ovvero in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, la Commissione procede anche a sopralluogo.
Si fa presente che anche il lancio delle cosiddette lanterne cinesi è sottoposto alla medesima disciplina ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S e ad i medesimi adempimenti.
RD 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. -Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)
RD 6 maggio 1940 n. 635 e ss.mm.ii - Regolamento attuativo