La vendita di oggetti antichi e/o usati erano disciplinati, oltre che dalla normale legislazione in materia di commercio, anche dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) RD 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. ed in particolare dagli artt. 126 e 128.
L’articolo 126 è stato recentemente abrogato dal D. Lgs 222/2016, pertanto non è più necessaria una comunicazione specifica, ma la sola presentazione del semplice SCIA per l’attività di commercio.
La norma, tuttavia, non ha esplicitamente abrogato il successivo articolo 128, che prevedeva la tenuta del registro.
ATTENZIONE!
Anche se l’attività è stata liberalizzata, permane l’obbligo della tenuta del REGISTRO ai sensi dell’art. 128 del TULPS. La recentissima Sentenza del Consiglio di Stato del 2 marzo 2018 conferma tale obbligo, tenuto conto che il settore della vendita di beni antichi o usati è particolarmente esposto a possibili azioni illecite. Il controllo sulle transazioni, che è reso possibile proprio attraverso l’annotazione delle stesse su un apposito registro, reso obbligatorio dall’art. 128 del TULPS, resta infatti lo strumento idoneo per l’attività di contrasto del mercato illegale delle cose antiche e usate. Pertanto prima dell’inizio dell’attività sarà comunque necessario portare a far vidimare al Comune tale registro.
Il registro va acquistato in proprio e portato all’Ufficio Sviluppo Economico per la vidimazione.
Requisiti morali (si veda commercio in Esercizio di vicinato o MSV)
Registro delle operazioni giornaliere previste dall’art. 128 del Tulps n. 773/1931 e dell’art. 247 del Regolamento n. 635/1940 da far vidimare al Comune competente per territorio
L’esercizio dovrà naturalmente aver presentato apposita SCIA per apertura di esercizio di vicinato ovvero DOMANDA di autorizzazione qualora l’esercizio venga aperto in forma di media struttura di vendita.
L’esercente dovrà inoltre provvedere ad acquistare un Registro delle operazioni giornaliere previste dall’art. 128 del Tulps n. 773/1931 e dell’art. 247 del Regolamento n. 635/1940 che porterà al Comune competente per la necessaria vidimazione.
ATTENZIONE: Dalla presente disciplina è escluso il commercio di preziosi, disciplinato dall’art.127 tuttora vigente, che prevede l’autorizzazione da parte della Questura.
RD 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. -Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);
RD 6 maggio 1940 n. 635 e ss.mm.ii - Regolamento attuativo; LR 62/2018