Riguarda coppie (sia omosessuali che eterosessuali) composte da persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi, libere di stato e conviventi allo stesso indirizzo anagrafico.
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La convivenza di fatto riguarda coppie (sia omosessuali che eterosessuali) composte da persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi, libere di stato e conviventi allo stesso indirizzo anagrafico (si deve essere in presenza di un unico stato di famiglia).
La convivenza di fatto è riservata ai soggetti residenti in Italia, pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE.
I soggetti non devono essere vincolati fra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Per i cittadini comunitari ed extracomunitari, è necessario acquisire idonea documentazione, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, da cui si evinca l’assenza dei vincoli sopraindicati, nonché la libertà di stato.
Tale documentazione dovrà essere richiesta dall’interessato all’autorità diplomatico-consolare straniera in Italia, oppure all’autorità locale straniera; in tale ultimo caso dovrà essere legalizzata dall’autorità diplomatica italiana all’estero, salvi i casi di esenzione da legalizzazione.
Per la pratica è necessario presentare:
- “Dichiarazione per la costituzione convivenza di fatto” (modulo nella sezione “Documenti e modulistica”) firmata da entrambi i soggetti;
- fotocopie dei documenti di identità di entrambi i soggetti
- nel caso di soggetti non italiani, è necessario presentare idonea documentazione su libertà di stato e assenza di vincoli di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile.
Nessun costo
La costituzione della “convivenza di fatto” decorre dal momento dell’iscrizione in anagrafe dell’istanza e viene perfezionata entro i due giorni lavorativi successivi. L’Ufficio Anagrafe deve accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione anagrafica ed in particolare della legge 76/2016; trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione della “convivenza di fatto” si intende confermata.
Si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Ciascun convivente di fatto puo' designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.
Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1 (Legge Cirinnà), commi da 36 a 65.
Ultima revisione dei contenuti: 13.05.2020