Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie. La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di 1 anno dall'inizio della procedura di cancellazione.
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Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie. La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di 1 anno dall'inizio della procedura di cancellazione. Il presupposto di tale cancellazione è che del cittadino non si conosca la nuova dimora abituale.
Dopo la segnalazione l'Ufficio avvia gli accertamenti, in seguito ai quali - nel caso di assenza confermata - si procederà con formale avvio al procedimento con la contestuale comunicazione prevista dall'art.7 della L. n.241/1990 da trasmettere all'interessato o ai genitori dei minori.
La decorrenza del procedimento è la data in cui viene inviata la comunicazione di avvio del procedimento.
Se dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati dal personale comunale incaricato emergerà la totale irreperibilità per almeno un anno, si potrà provvedere a cancellare la persona dall’anagrafe. Trattandosi di provvedimento d’ufficio, la decorrenza sarà la data di adozione del provvedimento stesso.
Nel caso di soggetto con procedimento di cancellazione per irreperibilità in corso, l’Ufficiale d'Anagrafe continuerà a certificare i suoi dati anagrafici, a cominciare dalla residenza, senza alcun tipo di annotazione o aggiunta. Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi anagraficamente residente.
Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità va notificato nei modi previsti dal codice di procedura civile. Si tratta di una comunicazione personale, da notificare all'interessato per cui, essendo questi irreperibile poiché il provvedimento sarà già stato emanato, si procederà ai sensi dell'art. 143 del Codice civile.
La cancellazione per irreperibilità comporta la perdita del diritto di voto (per i cittadini italiani), l’impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento.
Legge 1228/1954, art. 4