Certificati e autocertificazione: come orientarsi

Certificati e autocertificazione: come orientarsi

Ufficio: Servizi Demografici
Responsabile: Galeotti Giulia
Indirizzo: V.le della Repubblica, 24
Tel: 0558477213 fisso | 3487718394 chat WhatsApp
E-mail: anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it | PEC barberino-di-mugello@postacert.toscana.it
Orario di apertura: su appuntamento - Risparmia tempo, è possibile gestire la pratica tramite email o PEC

Modalità di richiesta

Per il rilascio dei certificati è attivo il nuovo servizio di richiesta online: 

Nel caso di certificati anagrafici in bollo è necessario il ritiro su appuntamento presso ufficio anagrafe.

L'autocertificazione viene fatta direttamente dal cittadino accedendo ai moduli di esempio scaricabili dal sito oppure tramite il nuovo servizio online.
Per informazioni, contattare l'ufficio ai recapiti indicati: da maggio 2020 è attivo anche un servizio di informazioni tramite WhatsApp al numero 348/7718394

Novità

Dal 15 novembre 2021 è possibile scaricare i certificati anagrafici direttamente dal Portale ANPR - Anagrafe Nazionale Popolazione Residente 

Da settembre 2020: con il decreto semplificazioni (il DL n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) viene esteso l'obbligo di accettare le autocertificazioni anche ai soggetti privati (banca, posta, assicurazione, datori di lavoro, ecc). Quindi i privati che ricevono l'autocertificazione potranno richiedere tramite PEC o email una verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini in tema di residenza (anche storica), stato di famiglia, stato libero. La richiesta dovrà riportare un esplicito riferimento all'autocertificazione (art. 46 DPR 445/2000) e ai successivi controlli previsti dall'art. 71. L'ufficio anagrafe darà la conferma che il dato sia corretto e indicare gratuitamente il dato integrato, nel caso quanto riportato dal cittadino si riveli errato o incompleto.

 

Informazioni

Certificati rilasciati dall'ufficio Servizi Demografici  - Solo per rapporti tra privati

Gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto per uso privato; sugli stessi sarà apposta, a pena nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni. (Legge 183/2001, DPR 445/2000)

  • Certificati anagrafici 
    I certificati anagrafici hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio 
    Sono sempre in bollo, salvo casi di esenzione per i quali vengono rilasciati in carta libera per gli usi espressamente previsti dalla legge: l'interessato deve obbligatoriamente indicare l'uso e il soggetto al quale il certificato è destinato (Tabella all. B del  DPR 642/1972), al fine di evitare l'evasione dell'imposta di bollo.
    Principali certificati anagrafici: residenza, stato di famiglia, esistenza in vita,  stato civile (stato libero, coniugato/a, vedovo/a), cittadinanza. Elenco completo nella pagina di approfondimento.
    ATTENZIONE: dal 15 novembre 2021 è possibile scaricare i certificati anagrafici direttamente dal Portale ANPR - Anagrafe Nazionale Popolazione Residente
     
  • Certificati ed estratti di stato civile
    Riguardano nascita, matrimonio / unione civile, morte.
    Hanno validità illimitata, tranne matrimonio / unione civile che hanno validità 6 mesi.
    Il rilascio è gratuito ed esente bollo.  

 



Autocertificazione - Per rapporti con la pubblica amministrazione e da settembre 2020 anche per i privati

L'autocertificazione (meglio definita come "dichiarazione sostitutiva di certificazioni") è la dichiarazione contenuta in un documento, prodotto e sottoscritto direttamente dal cittadino, con cui vengono sostituiti i certificati richiesti dagli uffici pubblici e dai gestori di pubblici servizi, in un'ottica di semplificazione.

Novità da settembre 2020: con il decreto semplificazioni (il DL n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) viene esteso l'obbligo di accettare le autocertificazioni anche ai soggetti privati (banca, posta, assicurazione, datori di lavoro, ecc).
Quindi i privati potranno richiedere tramite PEC o email una verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini in tema di residenza (anche storica), stato di famiglia, stato libero. La richiesta dovrà riportare un esplicito riferimento all'autocertificazione (art. 46 DPR 445/2000) e ai successivi controlli previsti dall'art. 71. L'ufficio anagrafe darà la conferma che il dato sia corretto e indicare gratuitamente il dato integrato, nel caso quanto riportato dal cittadino si riveli errato o incompleto.

Le autocertificazioni possono essere effettuate da cittadini italiani, da cittadini dell’Unione Europea ed anche da cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, quando la dichiarazione riguardi stati, fatti o qualità personali certificabili o attestabili da parte della PA italiana.

Le autocertificazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata (es. data e luogo di nascita). Negli altri casi (es. matrimonio, stato libero, cittadinanza) hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Sono gratuite in quanto è il cittadino che fa una dichiarazione, anche su carta semplice, non ci sono timbri del Comune o firme di Ufficiali di Anagrafe o Stato civile.

La normativa vigente obbliga la PA e i gestori di servizi pubblici a richiedere l'autocertificazione (per dichiarare le proprie informazioni oggetto dei certificati rilasciabili dall'amministrazione) oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (per le dichiarazioni che riguardano situazioni - anche riferite ad altre persone - non certificabili dall'ente, esempio qualità di erede, titolare di impresa, affittuario di un appartamento, di non aver richiesto contributi, ecc). Da settembre 2020 tale obbligo è stato esteso anche ai privati.