Nei mercati dei non professionisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario e occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00 per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.
Per partecipare ai mercatini è necessario chiedere il rilascio del tesserino presso il Comune di residenza o qualora residenti fuori dalla Regione Toscana presso il Comune nel quale si svolge la prima manifestazione cui si chiede di partecipare.
I non professionisti non possono partecipare ad un numero di manifestazioni superiore a sei ogni anno.
La richiesta del tesserino, indispensabile per svolgere i Mercatini dei non professionisti, deve essere effettuata all’Ufficio Sviluppo Economico del Comune previa compilazione dell’apposita domanda
Requisiti morali di cui all’art. 11 della Legge Regionale 62/2018.
- Documento di identità in corso di validità del richiedente;
- 2 marche da bollo da 16 euro;
- 1 fototessera.
- 2 marche da bollo da 16 euro per il rilascio del tesserino
Principali requisiti ed obblighi a carico di ciascun operatore “non professionista” previsti dall'art. 40 bis della L.R. 62/2018:
• essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 del della L.R. 62/2018 - Codice regionale del Commercio;
• essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, se non residente in Toscana, dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui chiede di partecipare;
• ai fini del rilascio del tesserino stesso, l’hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
• in occasione di ogni manifestazione ciascun hobbista è tenuto a consegnare al Comune l’elenco completo dei beni che intende vendere o barattare (l’elenco dovrà contenere la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico)
• non può partecipare a più di 6 (sei) manifestazioni in un anno;
• non può farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività;
• alle merci in vendita ciascun hobbista è obbligato ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 100 della L.R. 62/2018 - Codice regionale del Commercio, in materia di pubblicità dei prezzi (prezzi esposti).
- Legge Regionale n. 62 del 23.11.2018