Regole per la trascrizione degli atti di stato civile (nascita, matrimonio / unione civile, divorzio) dei neo cittadini italiani.
La richiesta è in marca da bollo da euro 16, il modulo è scaricabile da questa pagina.
Per informazioni e appuntamenti:
- chat WhatsApp al numero 3487718394
- telefono fisso al numero 0558477214
- email anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it
Il modulo di richiesta con allegato l'atto da trascrivere deve essere presentato presso ufficio protocollo di persona oppure tramite email a posta.protocollo@comune.barberino-di-mugello.fi.it.
I cittadini che hanno acquistato la cittadinanza italiana possono chiedere la trascrizione dei propri atti di stato civile presentando gli originali degli atti e dei certificati da trascrivere, nelle forme previste per la validità di tali documenti in Italia.
Richiesta di trascrizione in marca da bollo da euro 16
Atti e certificati originali di stato civile nelle forme previste dalla normativa
Qualunque cittadino italiano che possiede un atto di stato civile formato all'estero può comunque richiederne direttamente la sua trascrizione in qualunque momento. In questo caso occorre presentare apposita domanda all'ufficio di stato civile che verificherà la validità dell'atto (DPR 396/2000, art. 12, com. 11).
Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico (DPR 396/2000, art. 18).
L'atto di cui si chiede la trascrizione deve essere:
- in originale: l'atto in lingua straniera deve essere corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana e di legalizzazione (specifica dichiarazione che attesta l'autenticità del documento) apposta dall'autorità consolare o diplomatica italiana presente sul territorio estero oppure di "apostille" nei Paesi che aderiscono alla convenzione dell'Aja del 05/10/1961, se lo Stato che ha formato l'atto non aderisce a specifici accordi internazionali che ne prevedono l'esenzione;
- redatto su modello plurilingue per i Paesi che aderiscono alla Convenzione di Vienna dell'08/09/1976.
Per la trascrizione sono previsti fino a 30 giorni dalla presentazione della domanda. Per il rilascio di certificati ed estratti, l'Ufficio di Stato Civile concorderà con il richiedente un appuntamento per il ritiro.
ATTI E DOCUMENTI ESTERI DA VALERE IN ITALIA
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere in Italia, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero (cosiddetta legalizzazione diplomatica o consolare) competenti per lo Stato di provenienza, senza necessità di ulteriore legalizzazione (art. 33, comma 2, D.P.R. n. 445/2000) e devono essere debitamente tradotte in italiano (successivo comma 3), sempre fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali (come già visto sopra a proposito dell' Apostille e degli accordi più favorevoli): le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti possono essere individuate tramite il database curato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano .
La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo provvede invece alla legalizzazione delle firme sugli atti e documenti da valere in Italia e rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia (art. 33, comma 4, D.P.R. n. 445/2000), sempre fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali (come già visto sopra a proposito dell' Apostille e degli accordi più favorevoli).
Deve comunque ammettersi la validità degli atti e documenti formati in uno Stato estero che presentino la legalizzazione diplomatica o consolare anche quando sarebbe stata possibile l'apposizione dell' Apostille (mentre ovviamente non è vero il contrario): in ogni caso, né la legalizzazione diplomatica o consolare né l' Apostille inficiano la validità degli atti e documenti che sarebbero stati esenti da entrambe; deve altresì ammettersi la validità degli atti e documenti da valere in Italia e rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, che presentino la legalizzazione prefettizia anche quando ne sarebbero stati esenti.
Sebbene la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di solito legalizzi solo le firme della rappresentanza diplomatica o consolare estera nella cui circoscrizione rientra, in caso di comprovata necessità e a insindacabile giudizio del personale incaricato del servizio (in quanto si tratta di atto non dovuto), può legalizzare anche le firme di rappresentanze diplomatiche o consolari estere fuori dalla sua circoscrizione ( ma solo residenti in Italia ), purché queste ultime abbiano preventivamente trasmesso gli specimen di firma necessari: se ciò non è accaduto, non è possibile effettuare la richiesta d'ufficio e il richiedente dovrà allora rivolgersi a una Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; le circoscrizioni consolari estere in Italia possono essere individuate tramite gli elenchi curati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano.
La legalizzazione e l' Apostille di per sé non hanno scadenza (e dunque è superfluo apporne una seconda allo stesso atto o documento), mentre può averla l'atto o documento legalizzato o apostillato, in base alle leggi dello Stato di destinazione.
La traduzione degli atti e documenti in e dall'italiano non è di competenza della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo: consultare la guida nei link utili.
DPR 396/2000