Gli orari delle attività produttive sono regolati dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL, D. Lgs 267/2000) a cui spetta il compito di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
La disciplina degli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, delle attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago, degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, delle attività di acconciatore ed estetista è regolata nell'Ordinanza sindacale n. 94 del 28.05.2008, poi modificata nella parte inerente le attività musicali all'aperto.
Tuttavia, occorre far presente che con le liberalizzazioni di Monti tale ordinanza è da considerarsi in parte superata. In particolare, risultano liberalizzati -alla luce dei decreti Monti- gli orari degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.
I turni e la sospensione per ferie dell’attività degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono disciplinati dall'art. 96 della Legge Regionale n.62 del 23.11.2018 (CodicedelCommercio), di cui viene emessa Ordinanza Sindacale nel mese di marzo di ciascun anno (validità annuale).