Il bonus elettrico per disagio fisico è misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico. È stato introdotto dalla normativa nazionale e successivamente attuato con provvedimenti di regolazione dell'Autorità.
Quali sono i requisiti per accedere al bonus per disagio fisico
I requisiti per beneficiare del bonus sociale per disagio fisico non sono cambiati rispetto al passato: possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.
Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.
Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Come si ottiene il bonus per disagio fisico
L'accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.
Dove si presenta la domanda?
La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli. La domanda debitamente compilata ed indirizzata all’Ufficio Istruzione e Sociale deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Ente nei giorni di apertura.
Quali documenti servono per presentare la domanda?
Per avere accesso al bonus per disagio fisico, il cliente deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti:
• la situazione di grave condizione di salute;
• la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
• il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
• l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;
• il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
• il modulo B compilato;
è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:
• codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia). Il codice POD, è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
• la potenza impegnata o disponibile della fornitura.
Per la richiesta del bonus per disagio fisico, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.
Non è richiesta la presentazione dell'ISEE. Il bonus per disagio fisico per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.
E' possibile delegare un'altra persona per presentare la domanda?
Sì, compilando l'apposito modulo Allegato D per le deleghe.
A quanto ammonta il bonus per disagio fisico
Il valore del bonus elettrico per disagio fisico è determinato dall'Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa e dipende da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.
Sulla base di queste tre informazioni e dei corrispondenti ammontari di bonus determinati dall'Autorità, il valore del bonus spettante al nucleo familiare in condizione di disagio fisico viene calcolato dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni (SGAte) tenuto conto di quanto certificato dalla ASL competente. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari utilizzati e alle ore di utilizzo, il sistema assegna la fascia minima.
Come viene corrisposto il bonus per il disagio fisico
L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.
La domanda di bonus per disagio fisico deve superare una serie di passaggi di verifica dei requisiti da parte del Comune e di SGAte e di comunicazione tra questi e gli operatori competenti. Solo al termine di questi passaggi, se la domanda presenta tutti i requisiti di ammissibilità, il cliente riceve il bonus in bolletta.
Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?
Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature elettromedicali salvavita. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.
L’erogazione del bonus può essere interrotta?
Possono verificarsi situazioni per cui l'erogazione del bonus per disagio fisico viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente, da cui emerga la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all'agevolazione (ad esempio, se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature elettromedicali salvavita non vengono più utilizzate).
In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAte con la quale viene informato dell'interruzione (o della revoca) del bonus e dei motivi.
E' necessario presentare la domanda di rinnovo?
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
Per ulteriori approfondimenti: https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_df.htm#rich1