Riconciliazione tra coniugi separati

Riconciliazione tra coniugi separati

Ufficio: Servizi demografici
Responsabile: Galeotti Giulia
Indirizzo: V.le della Repubblica, 24
Tel: 0558477214 fisso | 3487718394 chat WhatsApp
E-mail: anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it
Orario di apertura: Su appuntamento

Requisiti del richiedente

Pratica riservata a coniugi separati che intendono riconciliarsi con atto di matrimonio presente nei registri di stato civile del Comune di Barberino di Mugello.

Documentazione da presentare

Modulo di richiesta compilato e firmato da entrambi i coniugi, corredato da copia documento di identità di entrambi.

Il modulo puo' essere presentato di persona - senza appuntamento:
- nei giorni lunedì, mercoledì e venerdi ore 8.30 -12.30 e nei giorni martedì e giovedì ore 15-18 presso ufficio Protocollo in corso Corsini 45;
- il sabato mattina ore 8.30- 12.30 presso Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in Corso Corsini 62

In alternativa puo' inviare la richiesta tramite email a posta.protocollo@comune.barberino-di-mugello.fi.it

Iter procedura

La dichiarazione di riconciliazione deve essere fatta nel Comune in cui i coniugi hanno contratto il matrimonio oppure nel Comune di trascrizione dell'atto di matrimonio. Il Comune di attuale residenza, se non rientra nei casi precedenti, non è competente a ricevere la dichiarazione (Circolare Ministero Interno n. 2/2001 e Massimario di Stato Civile del 2012, Cap X).

La riconciliazione puo' essere richiesta dai coniugi separati legalmente ma non ancora divorziati (la separazione deve essere annotata sull'atto di matrimonio). Se il provvedimento di separazione non è definitivo (c’è l’istanza in Tribunale, ma è stata ritirata, oppure se c’è il primo atto in Comune, ma non è stata data la conferma col secondo atto), il matrimonio resta valido e attivo e non c’è bisogno di riconciliarsi.

La riconciliazione per essere opponibile ai terzi deve essere fatta annotare sull'atto di matrimonio previa iscrizione nei registri di Stato Civile di una congiunta dichiarazione resa dai coniugi in cui entrambi contemporanemente devono indicare la data in cui si sono riconciliati.

L’art. 157 del codice civile riporta che gli sposi possono, di comune accordo, dichiarare la propria volontà di riconciliarsi, e non è previsto in modo esplicito che detta dichiarazione debba avvenire verbalmente in presenza, pertanto il presentarsi di persona davanti all’Ufficiale costituisce una facoltà e non un obbligo, e sono valide le altre modalità previste dalla normativa, in particolare il d.P.R. 445/2000, che prevede la posta, classica o elettronica, accompagnando la dichiarazione con la copia di un documento di identità.

Costi

Nessun costo

Tempi

La dichiarazione, se richiesta di persona, viene concordata entro 30 giorni dalla richiesta (su appuntamento). 
La data di decorrenza della riconciliazione è quella indicata dai coniugi, la pubblicità verzo terzi decorre dalla data di annotazione sull'atto di matrimonio.

Avvertenze

La riconciliazione può anche avvenire "di fatto", cioè con un comportamento tale da dimostrare che la crisi matrimoniale sia superata (es. convivenza).  Tuttavia, in assenza di un atto ufficiale di riconciliazione, solo un giudice potrà stabilire la situazione della coppia verso terzi.

Normativa di riferimento

Art.157 del Codice Civile
Articoli 63 e 69 DPR 396/2000