Costituzione di unione civile

Costituzione di unione civile

Ufficio: Servizi Demografici
Responsabile: Galeotti Giulia
Indirizzo: V.le della Repubblica, 24
Tel: 0558477214 fisso | 3487718394 chat WhatsApp
E-mail: anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it
Orario di apertura: su appuntamento

Descrizione

Dal 2016 è stata istituita l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso alla presenza di due testimoni.

 

Modalità di richiesta

Su appuntamento tramite:
- chat WhatsApp al numero 3487718394
- telefono fisso al numero 0558477214
- email anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it

Documentazione da presentare

  • documenti di identità
  • dichiarazione di voler costituire unione civile (vedi allegati)
  • eventuale NULLA OSTA (per cittadini stranieri)

Iter procedura

Con l'entrata in vigore della legge 76 del 20.05.2016 concernente la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", è stata istituta l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso alla presenza di due testimoni.

Casi in cui non è possibile costituire l'unione civile

  • la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione é soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile;
  • la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile (rapporti di parentela, affinità, adozione);
  • la condanna definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

 

Diritti e doveri conseguenti all'unione civile

  • obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
  • obbligo di contribuire ai bisogni comuni secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo;
  • diritto/dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare e il potere di attuarlo.


Fase 1 – Richiesta
Le parti, o chi le rappresenta, devono fare richiesta congiuntamente all’Ufficio di Stato civile di un Comune a loro scelta. L’Ufficio Stato Civile redige il processo verbale della richiesta invitando entrambe le parti a comparire di fronte a sé al fine di rendere la dichiarazione costitutiva dell’unione.


Fase 2 - Dichiarazione
Entro 30 giorni dalla richiesta, l’Ufficio verifica le dichiarazioni e acquisisce la documentazione necessaria. I cittadini stranieri devono presentare anche il NULLA OSTA all'unione civile rilasciato da dall'Autorità competente del proprio Paese.
Nel giorno indicato dalle parti, le parti devono rendere congiuntamente una dichiarazione di voler costituire tra loro l’unione civile, alla presenza di due testimoni.
In tale dichiarazione, le parti possono indicare:
- il cognome comune che vogliono assumere per la durata della unione civile (l’altra parte può dichiarare in che ordine avrà il cognome comune rispetto al proprio). La scelta non comporterà variazione della scheda anagrafica.
- la scelta della separazione dei beni, altrimenti il regime patrimoniale sarà in comunione dei beni.

Scelta della sala per il rito 
La procedura per prenotare la sala per la cerimonia è la stessa individuata per il matrimonio civile.

Costi

  • per la domanda è necessaria una marca da bollo di €16.00
  • le tariffe per l'uso delle sale per la celebrazione sono le stesse previste per il matrimonio civile

Informazioni

Casi particolari

Cambio di sesso durante il matrimonio religioso o civile
Se marito o moglie cambiano sesso, il matrimonio si trasforma in unione civile tra persone dello stesso sesso (con relativa annotazione nell’atto di matrimonio e di nascita), salvo il caso in cui si voglia sciogliere il vincolo.

Separazione e divorzio
Per le unioni civili non esiste la separazione. Per ottenere il divorzio, la procedura è analoga al matrimonio: divorzio contenzioso presso il tribunale ordinario L. 898/70, accordo davanti ufficiale di stato civile ai sensi articolo 12, legge 162/2014 e accordo perfezionato a seguito di negoziazione assistita ai sensi articolo 6, legge 162/2014.

Matrimoni all'estero
I matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso producono gli effetti delle unioni civili regolate dalla legge italiana.

Normativa di riferimento

Legge n. 76 del 20.05.2016

Ultima revisione dei contenuti: 13.05.2020