L'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta al possesso di una patente di abilitazione rilasciata dal Comune, che ha validità 5 anni dalla data del rilascio. Nel corso del quinto anno dal rilascio della patente il titolare dovrà presentare la documentazione necessaria per procedere alla sua revisione.
La domanda di rilascio, corredata di marca da bollo e indirizzata al Sindaco, deve essere presentata al Comune, tramite PEC all’indirizzo: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it, in queste “finestre” temporali:
Tra il 1° e il 25 marzo per la sessione di esame primaverile;
Tra il 1° e il 25 settembre per la sessione di esame autunnale.
La domanda di rinnovo, corredata di marca da bollo e indirizzata al Sindaco, deve essere presentata al Comune tramite PEC all’indirizzo: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it
Possesso dei requisiti morali previsti dal R.D. 9 gennaio 1927, n. 147;
Superamento dell’Esame di idoneità per patentino gas tossici.
Domanda di rilascio del Patentino per l'utilizzo dei gas tossici e una foto tessera
ovvero:
Domanda di rinnovo del Patentino per l'utilizzo dei gas tossici
Per il primo rilascio il soggetto è tenuto a sostenere e superare un esame di idoneità per patentino gas tossici presso la ASL; le sessioni d’esame sono due, una primaverile e una autunnale.
Dopo il superamento dell’esame, l’ASL manda l’attestato al Comune e questi, verificati i requisiti morali, rilascia il patentino.
Per il rinnovo il Comune, verificati i requisiti morali, rinnova il patentino per un quinquennio.
Per il rilascio del patentino sono necessarie due marche da bollo da € 16,00, una da apporre nella domanda e una da apporre su patentino al momento del rilascio.Per il primo rilascio sarà inoltre necessario – per sostenere l’esame- effettuare il versamento di € 103,00 sul conto corrente postale n. 22570501, intestato all'Azienda USL 10 di Firenze – Servizio Tesoreria, con indicazione della seguente causale: "Esame di idoneità per patentino gas tossici
Le tempistiche dipendono dal superamento dell’esame di idoneità e dall’attesa degli esiti delle verifiche sui requisiti morali.
Le tempistiche dipendono dal superamento dell’esame di idoneità e dall’attesa degli esiti delle verifiche sui requisiti morali.
R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, art. 32;
L.R. 23 luglio 2009 n. 40.