Procedimento per la Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà’ aree PEEP e per l’eliminazione dei vincoli contenuti nelle convenzioni di assegnazione concernenti il prezzo massimo di cessione

Procedimento per la Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà’ aree PEEP e per l’eliminazione dei vincoli contenuti nelle convenzioni di assegnazione concernenti il prezzo massimo di cessione

Ufficio: Settore Tecnico
Referente: Arch. Franco De Seta, Dott.ssa Tania Maffei
Responsabile: Ing. Sheila Cipriani
Indirizzo: Via Trento, 1-Barberino di Mugello
Tel: 055/8477316 - 317
E-mail: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it
Orario di apertura: su appuntamento

Descrizione

Procedimento per   la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree edificate nell’ambito dei piani di zona approvati a norma della L. 18.04.1962, n.167, ovvero nei piani di localizzazione delimitati ai sensi dell’art.51 della L. 22.10.1971 n.865 e per l’eliminazione dei vincoli contenuti nelle convenzioni di assegnazione concernenti il prezzo massimo di cessione

Modalità di richiesta

-La trasformazione in diritto di proprietà può essere proposta da parte del Comune ai soggetti proprietari di alloggi e relative pertinenze realizzate in aree comprese nei Piani di cui al comma precedente. Gli interessati possono accettare la proposta del comune con le modalità ed i tempi stabiliti nel presente Regolamento. Nell’ipotesi di due o più proprietari dello stesso alloggio l’accettazione deve essere avanzata congiuntamente dalla totalità degli stessi.
-La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree ricomprese nei piani di edilizia residenziale pubblica può essere richiesta su iniziativa dei soggetti interessati, ove siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di assegnazione dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipula della convenzione di assegnazione dell’area ove insiste la detta unità. Nell’ipotesi di comproprietà dell’alloggio l’istanza alla trasformazione deve essere avanzata congiuntamente da tutti i comproprietari.

La trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà è soggetta al pagamento di un corrispettivo determinato dal comune  sulla base di disposizioni di legge e del Regolamento.
Il corrispettivo così determinato non potrà essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione, con l’ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa convenzione.
Successiva stipula con atto notarile di nuova convenzione.

La stessa modalità di richiesta può essere attuata per richiedere l'eliminzazione del prezzo massimo di cessione dell'alloggio.

Requisiti del richiedente

Titolari del diritto di superficie di alloggi realizzati in Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) situati in Barberino, Cavallina, Galliano, Montecarelli e la Ruzza.

Documentazione da presentare

1. estremi della convenzione sottoscritta con il Comune per l’assegnazione dell’area ed in particolare: localizzazione dell’intervento, soggetto assegnatario dell’area, notaio rogante, data di stipula e numero di repertorio dell’atto.
2. copia del titolo di proprietà dell’alloggio e indicata la quota millesimale appartenente all’alloggio stesso nell’ambito del condominio. La quota millesimale dovrà essere vistata dall’Amministratore del condominio il quale dovrà attestare che tali millesimi sono validi ai fini della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà del lotto a suo tempo assegnato in diritto di superficie. Non si terrà conto di eventuali suddivisioni in più particelle dell’area a suo tempo assegnata in quanto la trasformazione in quota millesimale riguarda l’intera area a suo tempo concessa.
3. superficie ponderata dell’alloggio asseverata da tecnico abilitato e calcolata secondo quanto disposto dall’All. C del D.P.R. n. 138/98, che rappresenta la metodologia di determinazione della superficie applicata dall’Agenzia del Territorio per la redazione delle stime. Qualora non siano reperibili grafici e dati tali da consentire una puntuale determinazione della consistenza si procederà dividendo per 3 (altezza virtuale) la volumetria totale dell’intervento rappresentata nei titoli abilitativi che hanno autorizzato l’intervento ed applicando al totale la quota di proprietà del richiedente desunta dalle tabelle millesimali.
4. pianta catastale dell’unità abitativa e relative pertinenze rilasciata dall’Ufficio Provinciale di Firenze – Territorio Servizi Catastali in data non anteriore a 90 giorni alla data di presentazione dell’istanza di adesione anche per via telematica o in alternativa una pianta redatta da tecnico abilitato ai sensi della legge;
5. copia della pianta di cui sopra con indicate le misure metriche necessarie a calcolare la superficie dell’alloggio e relative pertinenze esclusive per la conversione in superficie ponderata di cui al successivo art.6. In merito a questo elaborato dovrà essere asseverato, con data certa, da parte di tecnico abilitato che le misure indicate nell’elaborato stesso corrispondono a quelle reali e che l’alloggio e sue pertinenze è conforme agli atti abilitativi emessi per la sua realizzazione

 La stessa documentazione di cui sopra deve essere richiesta per procedere all'eliminazione del prezzo massimo di cessione dell'alloggio.

Iter procedura

1. il Comune entro 15 (quindici) giorni successivi alla presentazione dell’istanza completa di quanto indicato ai commi che precedono e in caso di richiesta di integrazione dalla data di presentazione di quanto richiesto procederà alla determinazione del corrispettivo di cui all’art.6, sulla base dei criteri e dei valori ivi contenuti, comunicandolo al richiedente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta certificata nel caso in cui il richiedente abbia segnalato, nella richiesta, il proprio indirizzo pec.
2. Il richiedente dovrà comunicare la propria accettazione, irrevocabile, entro e non oltre 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, pena la decadenza della proposta medesima. A tal fine farà fede la data postale di invio dell’accettazione, la data del ricevimento all’Ufficio protocollo del comune nel caso di consegna a mano o la data di ricevimento da parte del comune della nota inviata a mezzo pec. Alla comunicazione di accettazione di cui al precedente paragrafo il soggetto interessato dovrà allegare, a titolo di acconto e pena l’annullamento della procedura, l’attestato di versamento di € 1.000,00 in favore della Tesoreria del comune di Barberino di Mugello con la causale “caparra per procedura di acquisizione del diritto di proprietà di area assegnata in diritto di superficie”.
3. Il richiedente nella relativa comunicazione di accettazione, dovrà indicare il Notaio di fiducia con cui intende stipulare l’atto, la data del rogito e dichiarare di comparire per la stipula dell’atto notarile e dichiarare di essere a conoscenza che la mancata stipula dell’atto entro i tempi stabiliti dal presente Regolamento comporta la perdita della caparra versata.
4. La stipula dell’atto notarile di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà dovrà avvenire, pena la decadenza e archiviazione del procedimento avviato ai sensi del presente articolo, entro e non oltre 60 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione dell’accettazione di cui al precedente comma 7.
5. Prima della stipula dell’atto il soggetto acquirente dovrà esibire al Notaio rogante la ricevuta di avvenuto versamento nelle casse comunali, secondo le istruzioni ricevute nella comunicazione del comune, del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, al netto della caparra di € 1.000,00, nonché eventuali documentazioni tecniche e/o dichiarazioni relative all’alloggio di sua proprietà che il Notaio riterrà necessarie per la stipula dell’atto stesso.
6. Nel caso che non si stipuli l’atto notarile entro la scadenza di cui al precedente comma10, la pratica sarà dichiarata decaduta e archiviata e la somma di € 1.000,00 di cui al precedente comma 11 sarà trattenuta dal comune a titolo di spese istruttorie. Per ritardi non imputabili alla volontà del soggetto privato la scadenza potrà essere posticipata del tempo corrispondente al ritardo stesso, previa riconoscimento dell’Amministrazione comunale.

Costi

Pagamento al Comune di un  corrispettivo agevolato determinato dal Settore tecnico che potrà essere rateizzato fino a 7 (rate) rate semestrali previa applicazione degli interessi legali  pari c.a 1%.
Oltre agli importi dovuti al Comune rimangono a carico degli interessati tutte le spese relative all'atto di trasferimento davanti al  Notaio da essi designato, nonché  la produzione di apposita nota tecnica redatta da professionista di propria fiducia da essi incaricato.