La vendita diretta esercitata presso la propria azienda rientra nella normale attività dell'imprenditore agricolo
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità (notifica sanitaria)
Notifica sanitaria: tale documentazione è necessaria anche per la vendita in azienda ad eccezione di quella in campo aperto.
La documentazione va presentata in formato elettronico al SUAP associato dell' Unione Montana dei Comuni del Mugello.
La notifica sanitaria è soggetta al pagamento dei diritti ASL
La vendita diretta di prodotti agricoli può essere effettuata:
- nell'ambito dell'azienda agricola ;
- in occasione di sagre, fiere e manifestazioni varie;
- in forma itinerante: soggetta a comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda;
- su area pubblica: tramite bando pubblico o alla "spunta" secondo le norma previste per il commercio su aree pubbliche.
- in locali aperti al pubblico: secondo la disciplina del commercio.
Una recente modifica normativa ha invece escluso la possibilità, per il produttore agricolo, di vendere "in altre aree private di cui gli imprenditori abbiano disponibilità".
Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e ss. mm. ii; art. 6, Reg. CE n. 852/2004; LR 45/2007 e LR 62/2018