Separazione e divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati

Separazione e divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati

Ufficio: Uffico Servizi demografici
Responsabile: Galeotti Giulia
Indirizzo: V.le della Repubblica, 24
Tel: 0558477214 fisso | 3487718394 chat WhatsApp
E-mail: anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it
Orario di apertura: su appuntamento

Descrizione

I coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale con l'assistenza degli avvocati, senza andare in Tribunale, se sussistono determinate condizioni.

Modalità di richiesta

Per questa pratica è necessario prenotare un appuntamento.

Per informazioni e appuntamenti:
- chat WhatsApp al numero 3487718394
- telefono fisso al numero 0558477214
- email anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it

 

Informazioni

Con l’entrata in vigore del decreto legge 132/2014, i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale con l'assistenza degli avvocati, senza andare in Tribunale, se sussistono determinate condizioni.

Con l'approvazione della L. 76/2016 (cd. legge Cirinnà) , le norme sullo scioglimento del matrimonio si applicano anche allo scioglimento delle unioni civile fra persone dello stesso sesso.

La procedura di negoziazione assistita consiste nella sottoscrizione da parte delle parti di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.
La convenzione di negoziazione assistita è possibile soltanto se le parti sono d'accordo (accordo consensuale).

La negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:
• separazione personale;
• di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• di scioglimento del matrimonio;
• di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi.
L'avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).

La trasmissione del convenzione di negoziazione assistita può essere trasmessa da un solo avvocato all’Ufficio Stato Civile del Comune (circolare n. 6/2015 Ministero Interno), allegando il modello ISTAT al fine della rilevazione statistica dovuta per legge (vedi allegati).

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita.

Normativa di riferimento

Decreto legge 132/2014
Legge 76/2016

 Ultima revisione dei contenuti: 13.05.2020