Il condono edilizio è la possibilità di ottenere la sanatoria per aver effettuato opere edilizie in assenza di un titolo abilitativo (concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività) e per questo definite abusive.
Il condono edilizio è stato regolato nel tempo da tre leggi diverse. Il primo condono fa riferimento alla legge n° 47 del 28.02.1985. Il secondo condono fa riferimento alla legge n° 724 del 23.12.1994 - art. 39. Il terzo condono fa riferimento alla legge n° 326 del 24.11.2003 e alla legge regionale n° 53 del 20.10.2004 che ha limitato la tipologia di opere condonabili rispetto alla legge dello stato.
In base alle leggi suddette il condono edilizio poteva essere richiesto entro una data stabilita dalle leggi stesse. Oggi è possibile richiedere il condono edilizio esclusivamente in un solo caso e cioè quando l'immobile sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive (ad esempio da fallimenti). La domanda può essere presentata entro 120 giorni dall'atto di trasferimento (decreto del Giudice).
La presentazione della domanda di condono edilizio comportava il pagamento di una oblazione a favore dello Stato, da calcolare per le diverse tipologie di abuso commesso.
Il condono edilizio viene rilasciato dal Comune al momento in cui la domanda a suo tempo presentata risulta completa di tutta la documentazione dovuta per legge oltre a quella richiesta dal Comune, che è tenuto a verificare anche l'esattezza e la congruità dell'oblazione versata.
Il pagamento dell'oblazione estingue i reati penali ed amministrativi per aver realizzato le opere abusive.
Il condono edilizio comporta anche, al momento del rilascio, il pagamento del contributo di concessione, se dovuto, al comune. Solo per il terzo condono la legge regionale ha previsto che questo contributo venisse versato a favore del comune, con un incremento del 100%, al momento della presentazione della domanda.
L'ottenimento del condono edilizio costituisce la legittimazione delle opere abusivamente eseguite a suo tempo. Ciò dà al proprietario di un immobile la certezza di possedere un bene regolare a norma di legge e la possibilità di poterlo ristrutturare e/o commercializzare senza impedimenti.
RETTIFICA ERRORI MATERIALI DI RILIEVO
Per le concessioni in sanatoria già rilasciate, qualora i concessionari o gli attuali proprietari rilevino la non corrispondenza tra gli elaborati allegati alla concessione e l'effettiva consistenza delle opere sanate così come a suo tempo effettivamente realizzate e/o preesistenti alle opere abusive a causa di meri errori materiali di rilievo, è possibile presentare richiesta di rettifica di tali errori materiali di rilievo con le modalità, procedure e stampati stabilite con determinazione del responsabile del settore tecnico n. 24 del 14.01.2019 alla quale si rimanda (cfr. modulo allegato alla presente guida tematica).
Allo stato attuale, per quanto riguarda tutti e tre i condoni, la definizione delle domande dipende solo dalla presentazione, da parte del richiedente, di tutta la documentazione integrativa necessaria e già richiesta dal comune. Al momento della completezza della domanda i tempi per il rilascio del condono sono di circa 15 giorni.
Il condono edilizio è stato regolato nel tempo da tre leggi diverse. Il primo condono fa riferimento alla legge n° 47 del 28.02.1985. Il secondo condono fa riferimento alla legge n° 724 del 23.12.1994 - art. 39. Il terzo condono fa riferimento alla legge n° 326 del 24.11.2003 e alla legge regionale n° 53 del 20.10.2004 che ha limitato la tipologia di opere condonabili rispetto alla legge dello stato.
In base alle leggi suddette il condono edilizio poteva essere richiesto entro una data stabilita dalle leggi stesse. Oggi è possibile richiedere il condono edilizio esclusivamente in un solo caso e cioè quando l'immobile sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive (ad esempio da fallimenti). La domanda può essere presentata entro 120 giorni dall'atto di trasferimento (decreto del Giudice).
La presentazione della domanda di condono edilizio comportava il pagamento di una oblazione a favore dello Stato, da calcolare per le diverse tipologie di abuso commesso.