Residenza cittadini comunitari: prima iscrizione anagrafica

Residenza cittadini comunitari: prima iscrizione anagrafica

Ufficio: Servizi demografici
Responsabile: Galeotti Giulia
Indirizzo: V.le della Repubblica, 24
Tel: 0558477214 fisso | 3487718394 chat WhatsApp
E-mail: anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it
Orario di apertura: su appuntamento

Descrizione

Dettagli informazioni per la prima iscrizione anagrafica di cittadini comunitari.

Modalità di richiesta

Invia la richiesta di cambio di residenza tramite email o PEC. 

 

Per avere tutte le informazioni utili e l'assistenza nella compilazione della modulistica, contattare l'ufficio tramite:
- chat WhatsApp al numero 3487718394
- telefono fisso al numero 0558477214
- email anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it
In alternativa, rivolgersi presso l'URP per ritirare la modulistica e lasciare il proprio recapito per essere ricontattati per l'assistenza.

Requisiti del richiedente

Attenzione: i cittadini comunitari già iscritti in un Comune italiano che intendono cambiare residenza presso il Comune di Barberino di Mugello devono seguire le informazioni della pagina "Cambio di residenza".
Questa pagina riporta le informazioni dedicate ai cittadini comunitari che chiedono l'iscrizione anagrafica in Italia per la prima volta oppure in seguito a ricomparsa dopo cancellazione per irreperibilità. 

Dall'11 aprile 2007, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30/2007, la Carta di soggiorno è stata abrogata. I cittadini UE (a cui si aggiungono i cittadini di Svizzera, Norvegia, Liechnstein, Islanda, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano) possono liberamente circolare e soggiornare in Italia fino ad un massimo di 3 mesi senza formalità. Alla scadenza, per essere regolarmente soggiornanti, devono iscriversi all'anagrafe del Comune in cui abbiano fissato la dimora abituale

Per l'iscrizione anagrafica, ai sensi del Decreto Legislativo n.30/2007, i cittadini richiedenti devono dimostrare di poter provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri familiari in quanto lavoratori autonomi o subordinati. In alternativa, devono dimostrare di possedere risorse economiche sufficienti ed essere titolari di una assicurazione sanitaria. 

 

Per potersi iscriversi per la prima volta all'anagrafe del Comune di dimora abituale è necessario:

  • essere lavoratore subordinato o autonomo in Italia;
  • disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  • essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  • essere familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare, ai sensi dell'articolo 2 Decreto Legislativo n.30/2007.

Per familiare (sia comunitario che non comunitario) si intende:

  • il coniuge o l'unito civilmente;
  • il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio, o il partner che abbia una relazione stabile con il cittadino UE attestata con documentazione ufficiale.
  • i discendenti in linea retta di età inferiore a 21 anni, o a carico (propri o del coniuge), di qualunque grado;
  • gli ascendenti a carico in linea retta (propri o del coniuge), di qualunque grado;
  • ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente.

I legami di parentela devono essere dimostrati presentando adeguata documentazione autentica rilasciata dallo Stato di appartenenza, legalizzata e tradotta in lingua italiana.
Il familiare a carico deve essere dichiarato tale dal familiare che lo mantiene, secondo la legge del paese di provenienza. L'ufficio pertanto richiede una dichiarazione dell'autorità consolare del paese di provenienza, che dichiara che il familiare è a carico.

Documentazione da presentare

  1. modulo "dichiarazione di residenza e antiabusivismo" (disponibile negli allegati)
  2. documento di identità valida per l’espatrio o passaporto;
  3. (se posseduto) permesso o carta di soggiorno (scaduto o in corso di validità) o ricevuta relativa alla richiesta o al rinnovo del titolo di soggiorno rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane;
  4. per i familiari comunitari: idonea documentazione rilasciata dall'autorità del Paese di origine attestante il legame familiare, adeguatamente legalizzata e tradotta;
  5. per i familiari non comunitari: passaporto e carta di soggiorno rilasciata dalla Questura;
  6. documentazione sulla capacità di provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri familiari:
    • a) in caso di lavoratore: documentazione attestante la posizione di lavoratore (contratto di lavoro e ultima busta paga, oppure visura camerale per autonomi)
    • b) nel caso di non lavoratore:
      • Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti
        Il possesso di risorse economiche si dimostra con autodichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000.
        Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
        Il Comune può verificare l'esistenza, la legittimità, l'entità e la disponibilità delle risorse. Le risorse non devono necessariamente essere periodiche e possono essere in forma di capitale accumulato.
        Il reddito deve essere "spendibile" in Italia attraverso l'esibizione della costituzione di un conto corrente bancario o postale italiano oppure tramite esibizione di carta di credito spendibile in Italia.
        Il reddito deve essere controllato come congruente sulla base dell'importo dell'assegno sociale rivalutato ogni anno (importo 2024: Circolare INPS n. 1/2024  l'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare è di euro 6.947,33 euro).  
        Se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari tale importo deve essere doppio.
        Se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari l'importo deve essere triplo.
        Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai 14 anni è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell'assegno sociale.
      • Polizza di assicurazione sanitaria
        Caratteristiche obbligatorie:
        - deve essere valida in Italia;
        - se redatta in lingua straniera deve essere tradotta e legalizzata;
        - deve prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari;
        - deve avere una durata annuale, con indicazione della decorrenza e della scadenza;
        - deve indicare gli eventuali familiari coperti con il grado di parentela;
        - deve indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta di rimborso.
        I pensionati soddisfano la condizione di disporre di un'assicurazione malattia completa se hanno diritto all'assistenza sanitaria per conto dello Stato membro che paga la loro pensione.

Per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale: rivolgersi agli sportelli CUP del distretto di residenza, a cui va presentata la documentazione che attesta i requisiti posseduti.

Iter procedura

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

  • metodo più rapido: per email all'indirizzo anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it o tramite PEC a barberino-di-mugello@postacert.toscana.it, presentando la modulistica firmata e scansionata con allegati i documenti di identità (gli allegati devono essere inviati in PDF e possono essere firmati anche digitalmente).
  • in alternativa è possibile consegnare i moduli al protocollo, unitamente alle fotocopie dei documenti. L'ufficio protocollo è aperto nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdi ore 8.30 -12.30 e nei giorni martedì e giovedì ore 15-18. 
  • per posta a mezzo raccomandata: Comune di Barberino di Mugello - Servizi Demografici, V.le della Repubblica 24, 50031 Barberino di Mugello (FI).
  • in caso di comprovate esigenze, concordate con l'ufficio, è possibile presentare la richiesta di persona allo sportello anagrafico, esclusivamente previo appuntamento.

Informazioni

Il cittadino comunitario, dopo almeno 5 anni di residenza, potrà chiedere il rilascio dell'Attestazione di Diritto di Soggiorno Permanente, se dimostrerà che tali periodi sono stati effettuati conformemente alle condizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30/2007.
La richiesta è in marca da bollo da euro 16 (la richiesta puo' riguardare anche più persone).
L'attestazione è in marca da bollo ed è riferita ad un singolo cittadino. 

Avvertenze

Parallelamente alla semplificazione del procedimento di iscrizione anagrafica, sono state inasprite le sanzioni amministrative e penali nei casi di dichiarazioni false o mendaci.  Articoli  75 e 76 del D.P.R. 445/2000

Normativa di riferimento

D. Lgs. n. 30/2007  

Ultima revisione dei contenuti: 03/01/2024