Iscrizione e variazione anagrafica di cittadini italiani, comunitari, stranieri (extracomunitari).
Per avere informazioni e modulistica contattare l'ufficio tramite:
- chat WhatsApp al numero 3487718394
- telefono fisso al numero 0558477214
- email anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it
In alternativa, rivolgersi presso l'URP per ritirare la modulistica e lasciare il proprio recapito per essere ricontattati per l'assistenza.
Casi particolari:
Cittadini non italiani
Minori
Se il cambio di residenza riguarda un minore presso uno dei due genitori, l'altro genitore può esprimere l'assenso al trasferimento tramite il modulo "Residenza minori: assenso altro genitore", presente nella sezione "Documenti e modulistica". Al modulo deve essere allegata copia di un documento di identità valido.
Richiesta di stato di famiglia separato
Se il trasferimento avviene in una abitazione dove sono già residenti altre persone, i richiedenti entrano automaticamente nello stesso stato di famiglia.
Per mantenere uno stato di famiglia separato occorre presentare il modulo "Richiesta stato di famiglia separato" indicando che non sussistono rapporti affettivi o di parentela ai sensi dell'art. 4 DPR. n.223/1989. Si precisa che nei rapporti affettivi sono ricompresi anche i legami di amicizia e di fidanzamento, pertanto lo stato di famiglia separato è ammesso solo in caso di convivenza per rapporto di lavoro (es. lavoro domestico, badanti) oppure in caso di pura coabitazione (es. colleghi di lavoro o studenti che dividono appartamento).
Scissione stato di famiglia, leggi avvertenza
Richiesta di stato di famiglia separato in caso di divisione immobile in più unità abitative
Nel caso in cui l'immobile sia individuato al catasto come unica unità immobiliare ma di fatto si trova diviso in più unità abitative distinte ed indipendenti, è necessario procedere alla modifica al catasto per poter individuare le diverse unità con dati catastali distinti. Nel caso in cui la divisione al catasto non venga fatta, è possibile comunque procedere alla richiesta di scissione di stato di famiglia, con il modulo "Richiesta scissione stato di famiglia in presenza di abitazioni distinte" (sezione Allegati).
La richiesta deve essere firmata da tutti i componenti maggiorenni coinvolti dalla pratica. Devono essere forniti tutti i dettagli possibili per verificare lo stato di divisione dell'immobile e saranno effettuati i sopralluoghi del caso.
Si ricorda infine che gli addetti dell’Ufficio Servizi Demografici per ordinaria diligenza segnaleranno all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Tributi la divergenza riscontrata tra contesto di fatto e risultanze amministrative per gli adempimenti del caso.
Richiesta di residenza in case di residenza popolare (ERP)
Nel caso di trasferimento della residenza in un alloggio ERP, è necessario allegare copia del contratto di locazione o del verbale di consegna dell'immobile, sottoscritti dall'Ente Gestore.
Inoltre, in caso di ampliamento del nucleo familiare, dovrà essere allegata la relativa autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore. Per maggiori informazioni, consultare le informazioni su "Assegnazione alloggi residenziali pubblici" (link nelle schede collegate).
Richiesta di residenza in abitazione priva di numero civico
L'immobile oggetto di residenza deve essere identificato da numerazione civica. In caso di assenza, è necessario presentare richiesta di verifica o attribuzione. Per maggiori informazioni, consultare le informazioni su "Attribuzione numero civico" (link nelle schede collegate).
Richiesta di residenza all'estero
Per i cittadini non italiani: con l'invio del modulo "Dichiarazione trasferimento all'estero" il richiedente sarà cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione all’estero.
Per i cittadini italiani: nel caso il richiedente intenda trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore ad un anno, il cittadino italiano può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il modulo "Dichiarazione trasferimento all'estero". In tal caso, il cittadino è obbligato a recarsi entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Si consiglia di leggere le istruzioni nell'ultima pagina del modulo.
Cancellazione della residenza per decesso (solo per cittadini non italiani, deceduti all'estero)
L'interessato puo' fare presentare il certificato di morte di cittadino non italiano deceduto all'estero con successiva cancellazione dall'Anagrafe. Utilizzare il modulo "cancellazione cancellazione per decesso cittadini non italiani" presente nella sezione allegati, a cui deveno essere allegati documento di identità del richiedente e certificato di morte o attestazione consolare di morte in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei certificati esteri. La durata del procedimento è di 30 giorni, la decorrenza della registrazione è quella della data di ricezione della domanda.
Adempimenti sulla tassa sui rifiuti (TARI)
Per gli eventuali adempimenti in materia di tassa sui rifiuti consultare la pagina "Tassa sui Rifiuti (TARI)"
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
Le pratiche di residenza non hanno costi e non sono necessarie marche da bollo.
Nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione verrà effettuata la registrazione anagrafica, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione.
Al momento della gestione della pratica, l'ufficio invierà le comunicazione di avvio procedimento all'interessato e ai controinteressati.
Sarà inviato inoltre un documento da stampare e conservare nella carta di circolazione di ogni veicolo intestato al richiedente. La Motorizzazione ha comunicato che da ottobre 2020 non sono più inviati i tagliandi adesivi per l'aggiornamento del libretto dei veicoli. Verranno inviati esclusivamente i tagliandi adesivi (se di proprietà dell'utente) da apporre sulle carte di circolazione dei ciclomotori 50 cc. Riferimento normativo: art. 94 del Codice della Strada, come modificato da art. 49, comma 5-ter, lett. h), L. 120/2020 di conversione del DL 76/2020. Qualora servisse, il cittadino potrà scaricare il proprio attestato di residenza accedendo al sito www.ilportaledellautomobilista.it, qualora ne avesse la necessità, effettuando l'accesso al proprio profilo nel menu di sinistra ACCESSO AI SERVIZI / ATTESTATO DI RESIDENZA.
Gli accertamenti verranno svolti a seguito della dichiarazione resa per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione stessa e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione s'intende confermata.
Nel caso in cui l'accertamento della dimora abituale dia esito negativo, l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà alla comunicazione all'interessato dei requisiti mancanti o degli accertamenti negativi svolti. In tal caso l'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
In caso di accertamento negativo l'interessato decadrà immediatamente dai benefici acquisiti, sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e denunciato alla competente autorità per le responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni false o dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Sanzioni per dichiarazioni false o mendaci
Parallelamente alla semplificazione del procedimento di iscrizione anagrafica, sono state inasprite le sanzioni amministrative e penali nei casi di dichiarazioni false o mendaci. Articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
Modificare lo stato di famiglia: si puo'?
Secondo la normativa, tutti i conviventi sono iscritti nel medesimo stato di famiglia, ad accezione dei soggetti che co-abitano per motivi di lavoro, convivenze religiose o motivi lavorativi (es. personale domestico o di cura).
L'ISTAT nelle "Avvertenze e note illustrative all’ordinamento anagrafico" contenute nel volume della serie Metodi e Norme, serie B, n. 29 ed.1992" afferma: "La prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica (di cui all'art.4 del d.P.R. n.223/1989 "Regolamento anagrafico"), viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Una persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento con altra persona o famiglia - possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all’art.4".
Se la richiesta di stato di famiglia separato non è stata fatta correttamente per errore di interpretazione della modulistica, è possibile fare istanza a firma di tutti i membri maggiorenni che coabitano nella medesima abitazione. La richiesta deve essere presentata nel periodo immediatamente successivo alla pratica di residenza, entro un termine ragionevole ad esempio due - tre mesi. Tale dichiarazione è da ritenersi definitiva e non modificabile, se non nel caso in cui si creino dei legami di parentela tra le persone coabitanti (in tal caso le famiglie verranno riunite d'ufficio), o in caso di cessazione della coabitazione.
Secondo la nota ISTAT numero 5327 del 1995, "La dichiarazione di cessazione del vincolo affettivo, pur continuando la coabitazione, quale causa per ottenere la scissione della famiglia anagrafica, non è prevista in alcun modo dalla normativa anagrafica. Pertanto, a parere di questo Istituto, non deve essere accolta anche perchè, non essendo documentabile - a differenza, ad esempio, dello scioglimento del matrimonio - esporrebbe l'ufficiale d'anagrafe a possibili, ripetute richieste di variazioni, tra l'altro di scarsa rilevanza per i fini istituzionali dell'anagrafe della popolazione".
Si avvisa pertanto che le richieste di divisione di nucleo familiare non potranno essere prese in considerazione se non nel periodo immediatamente successivo alla pratica di residenza.
DPR 223/1989 vigente al 18/08/2015
Decreto Legge 47/2014 art. 5
Legge n. 35/2012 art. 5
Circolare n.9 del 27 aprile 2012 del Ministero dell'Interno
Ultima revisione dei contenuti: 26/10/2020