Tassa sui Rifiuti (TARI)

Tassa sui Rifiuti (TARI)

Ufficio: Ufficio Tributi
Referente: Paladini Veronica
Indirizzo: V.le della Repubblica, 24
Tel: 055/8477277-275-276-278
Fax: 055/8477299
E-mail: tari@comune.barberino-di-mugello.fi.it
Orario di apertura: Si può prenotare un appuntamento nei giorni di lun. - merc. - ven. 8,30-12,30, mart. e giov. 15,00-18,00

Descrizione

La Tassa sui rifiuti (TARI), in vigore dal 1° gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore è disciplinata dai commi dal 641 al 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.

Documentazione da presentare

Attivazione, variazione, cessazione
I soggetti obbligati devono presentare al Comune la richiesta attivazione del servizio/variazione/cessazione, utilizzando i modelli predisposti dall'ufficio tributi disponibili nella sezione modulistica del sito istituzionale e/o presso l’ufficio URP e Tributi, entro 90 giorni dalla data di inizio/variazione/cessazione del possesso o detenzione e deve essere adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.


Le denunce possono essere presentate con le seguenti modalità:
- a mezzo posta (in caso di spedizione fa fede la data di invio),
- via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.barberino-di-mugello.fi.it,
- via PEC all’indirizzo barberino-di-mugello@postacert.toscana.it,
- consegnata direttamente all’ufficio Protocollo dell’Ente
- mediante accesso con SPID/CIE/CNS al relativo servizio online compilando la form al seguente link https://www.comunebarberino.it/servizi/servizi-online/tributi.

La richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un minore/maggior ammontare del tributo. In tal caso, la comunicazione di variazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di effettiva variazione.
Per la variazione del numero dei componenti delle Utenze Domestiche:
RESIDENTI: viene preso a riferimento la composizione del nucleo familiare così come risultante all'anagrafe comunale al 1° Gennaio dell'anno di imposizione. Tale dato viene acquisito d'ufficio. Le variazioni intervenute successivamente verranno conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. Solo nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo ed è soggetto all’obbligo dichiarativo di cui all’art. 29 del Regolamento.
NON RESIDENTI: il numero degli occupanti è stabilito presuntivamente secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 16 e comunque viene preso a riferimento la composizione del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune di residenza del denunciante. Tale dato è soggetto all’obbligo dichiarativo. Tutte le variazioni successive riguardanti il nucleo familiare devono essere obbligatoriamente dichiarate dal contribuente.
Nel caso di abitazioni occupate da soggetti non residenti nei locali, il soggetto denunciante deve obbligatoriamente dichiarare il numero e quali sono i soggetti occupanti l’immobile.
Attenzione: nel numero dei componenti sono considerati anche i soggetti che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, sono comunque dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. colf o badanti che dimorano presso la famiglia). Tale informazione è soggetta ad obbligo dichiarativo.
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio- educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

Nel caso in cui il soggetto non sia residente e non venga indicato il numero delle persone, e nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto giuridico, si procederà secondo quanto stabilito dall’art. 16 c. 2 lettera b) del Regolamento Tari.

Riduzioni e agevolazioni
Con il Regolamento TARI sono state determinate riduzioni/agevolazioni da applicare ai fini della determinazione dell’importo da versare.
Su richiesta dell’interessato, è possibile valutare l’ammissibilità dell’applicazione di riduzioni/agevolazioni indicate nel riepilogo.
La richiesta di agevolazione va presentata ogni anno, a pena di decadenza dal beneficio, entro le scadenze di seguito riportate.
N.B.: Qualora il fondo appositamente previsto in bilancio per la copertura delle agevolazioni non possa soddisfare tutte le richieste presentate, la percentuale prevista verrà proporzionalmente ridotta nel rispetto delle disponibilità finanziarie.
Le riduzioni competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della data di presentazione dell’istanza e rimangono valide fino al verificarsi di eventuali variazioni soggetto ad obbligo dichiarativo.
Le riduzioni e le agevolazioni sono tra loro cumulabili sino al limite massimo del 60%

UTENZE DOMESTICHE
RIDUZIONI
- unico occupante: Riduzione del 10%
- uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo:Riduzione del 20%
- utenze poste oltre 250 mt dal più vicino punto di prelievo rifiuti: Riduzione del 60%
- Compostaggio rifiuti organici: Riduzione del 20% della parte variabile della tariffa.

AGEVOLAZIONI
- Reddito ISEE: la soglia del reddito ai fini dell’agevolazione ISEE e le percentuali di riduzione, sono deliberate ogni anno dall’Ente in sede di approvazione delle tariffe e ne sarà data comunicazione tramite il sito istituzionale. Agevolazione da presentare, pena decadenza, entro il 30 Settembre di ciascun anno.

 

UTENZE NON DOMESTICHE
RIDUZIONI
- utenze poste oltre 250 mt dal più vicino punto di prelievo rifiuti: Riduzione del 60%
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell’anno solare, così come risultante da licenza: Riduzione del 20%
- utenza che effettua il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai sensi dell’art. 208, comma 19 bis, del D.Lgs. n. 152/2006: Riduzione del 20% della parte variabile della tariffa

AGEVOLAZIONI
- Rifiuti speciali: Avvio al recupero/riciclo. Agevolazione da presentare, pena decadenza, entro il 31 Gennaio di ciascun anno.
I titolari di attività che hanno scelto di uscire dal servizio pubblico nonché i titolari di attività che avviano al riciclo i propri rifiuti urbani possono chiedere, compilando l’apposita modulistica, ai sensi degli artt. 23ter e 24 del Regolamento Tari, la riduzione per:
1. Avvio al recupero: esclusione del 100% della parte variabile della tariffa
2. Avvio al riciclo: esclusione in percentuale da  1% a max 40% della parte variabile della tariffa
- Rifiuti speciali: Esclusione/Detassazione. Agevolazione da presentare, pena decadenza, entro il 30 Giugno  di ciascun anno.
I titolari di attività che producono rifiuti speciali e/o rifiuti pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’art. 2, co. 5 e 6, al cui smaltimento provvedono a proprie spese, possono chiedere compilando l’apposita modulistica, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Tari:
1. l’esclusione del 100% della tassazione, delle aree dove si producono rifiuti speciali in via continuativa e prevalente. Tali superfici devono essere chiaramente individuate in una planimetria debitamente quotata.
2. la detassazione in percentuale da applicare sull’intera superficie in base al tipo di attività, qualora la produzione dei rifiuti speciali sia contestuale a quella dei rifiuti urbani e non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare in maniera chiara e puntuale la superficie dei locali/aree dove si producono rifiuti speciali. Le percentuali di abbattimento sono riportate all’art. 8 comma 4 del Regolamento Tari.

Iter procedura

COME SI PAGA
Il pagamento può essere eseguito:
1)  mediante i modelli di pagamento F24 precompilati allegati agli avvisi di pagamento inviati dal Comune, da consegnare in qualsiasi ufficio postale o istituto bancario.
Si può effettuare il pagamento presso qualunque agente di riscossione:
- Agenzia delle Entrate Riscossione. Si può pagare allo sportello o online tramite il servizio gratuito "F24 Web", accessibile dopo essersi registrati.
- Uffici Postali. Solo i clienti di BancoPostaOnline e BancoPosta Click possono pagare direttamente online con l'addebito sul conto. Poste Italiane mette comunque a disposizione di tutti il servizio di compilazione online dei moduli.
- Banche convenzionate. È possibile pagare anche online, tramite il servizio di homebanking dell'istituto dove si ha il conto corrente.

Il codice tributo per il pagamento è il seguente: 3944 (Tari - Tassa sui rifiuti)
Il codice del tributo provinciale è il seguente: TEFA
Codice Comune Barberino di Mugello: A632

2) mediante la piattaforma Pago Pa richiedendo gli appositi modelli di pagamento tramite mail all’indirizzo di posta elettronica tari@comune.barberino-di-mugello.fi.it

Si può effettuare il pagamento attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:
- Presso le agenzie della banca     
- Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
- Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
- Presso i punti vendita di Mooney, Lottomatica e Banca 5
- Presso gli Uffici Postali.
- Accedendo con SPID/CIE al seguente link: https://serviziweb.comunebarberino.it/po/po_login.php

Tempi

QUANDO SI PAGA
Le modalità di richiesta del tributo e le relative scadenze sono stabilite annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale. In mancanza di nuova deliberazione faranno fede le scadenze stabilite nell’anno precedente.
La tassa è riscossa direttamente dal Comune, il quale provvederà all'invio di apposito avviso di pagamento.
Solitamente le scadenze per il pagamento della tassa sui rifiuti sono le seguenti:
1^ rata scadenza di versamento 31.05
2^ rata scadenza di versamento 31.07
3^ rata scadenza di versamento 30.09
4^ rata scadenza di versamento 02.12
- nel mese di maggio, in acconto, pari all’importo dovuto per il periodo dal 1° gennaio – 30 Settembre dell’anno in corso, calcolato sulla base delle tariffe relative all’anno precedente approvate con Delibera del dal Consiglio Comunale. Il pagamento sarà suddiviso in tre rate scadenti rispettivamente il 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre;
- nel mese di novembre, a conguaglio, dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso, sulla base delle tariffe approvate per l’anno corrente. Il pagamento verrà richiesto in un’unica soluzione con scadenza 2 dicembre.

Informazioni

CHI PAGA
La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono i locali o le aree scoperte operative con vincolo di solidarietà tra i possessori  e detentori.
Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

PER COSA SI PAGA
Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Si considerano soggetti al tributo tutti i fabbricati utilizzati nonché quelli utilizzabili anche se di fatto non utilizzati, considerando tali:
a)  per quelli ad uso domestico: tutti i locali dotati di almeno un'utenza attiva di pubblici servizi (di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica). Per le unità pertinenziali di tali immobili e per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C06, C02 e C07 non riconducibili alle utenze non domestiche, la tassabilità prescinde dall'allacciamento ai servizi.
b)  per quelli ad uso non domestico: tutti gli immobili forniti di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete e, comunque, ogni qualvolta è presente un'attività nei locali.
Sono tassabili le aree scoperte operative riferibili alle sole utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Per maggiori dettagli si consiglia di visionare il regolamento Tari.
Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 147/2013, la SUPERFICIE assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE dei locali e delle aree soggetti a tassazione.


TARIFFE

La tariffa si compone di una quota fissa e di una quota variabile ed è ripartita tra utenze domestiche e utenze non domestiche. Il Consiglio Comunale approva ogni anno, entro il termine fissato da norme statali, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.

QUANTO SI PAGA
Il tributo è dovuto per anno solare e viene calcolato, a giorni, in base alle tariffe commisurate alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta applicando i criteri previsti dal DPR 158/1999.
Le tariffe TARI sono articolate in fasce di Utenza Domestica e Non Domestica così composte:
• per l’UTENZA DOMESTICA le tariffe si suddividono in una parte FISSA riferita ai metri quadrati dell’immobile ed in una parte VARIABILE riferita al numero di componenti del nucleo familiare. Pertanto il calcolo della tassa può essere così sintetizzato:
TARI UTENZA DOMESTICA = (TARIFFA FISSA x MQ) + TARIFFA VARIABILE
• per l’UTENZA NON DOMESTICA le tariffe si suddividono in una parte FISSA che tiene conto della superficie dell’immobile ed in una parte VARIABILE che tiene conto della potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività esercitata. Pertanto il calcolo della tassa può essere così sintetizzato:
TARI UTENZA NON DOMESTICA = (TARIFFA FISSA + TARIFFA VARIABILE) x MQ
Sia per l’utenza domestica che per quella non domestica, sull’importo tari calcolato, si aggiunge il TRIBUTO PROVINCIALE calcolato nella misura percentuale stabilita dalla Città Metropolitana di Firenze con deliberazione annuale del Consiglio Metropolitano.
 

Casi Particolari.
A partire dall'anno 2021, la Tassa sui Rifiuti (TARI) è ridotta di due terzi per la sotto indicata fattispecie:
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
A tal fine è necessario presentare da parte del contribuente apposita denuncia.

REGOLAMENTO E CARTA DELLA QUALITA’
Per qualsiasi altra informazione inerente l'applicazione della tassa si rimanda a quanto indicato nell’allegato regolamento Tari, approvato con delibera di consiglio comunale n. 52 del 30/12/2022.
Per la gestione del servizio, compreso la carta della qualità, si rimanda al portale trasparenza: https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=A632

Normativa di riferimento

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) e s.m.i.
D.L. 47/2014 convertito dalla L. 80/2014
Regolamento comunale TARI approvato con delibera C.C. n. 52 del 30/12/2022
Carta della Qualità del Servizio di gestione dei rifiuti urbani approvata con delibera C.C. n. 52 del 30/12/2022.