Imposta Municipale Propria (IMU)

Imposta Municipale Propria (IMU)

Ufficio: Ufficio Tributi
Referente: Morbidi Silvia
Indirizzo: V.le della Repubblica
Tel: 055/8477275-6-7
Fax: 055/8477299
E-mail: tributi@comune.barberino-di-mugello.fi.it
Orario di apertura: lun.e ven. 8,30-12,30 /mart. e giov. 15,00-18,00/ merc. 8,30-12,30 su appuntamento

Descrizione

La legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto importanti novità per i tributi locali. Tale norma, con la finalità di semplificare la gestione dei tributi locali, ha abrogato la I.U.C. che comprendeva le tre componenti tributarie (IMU – TASI – TARI), lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI. Pertanto a decorrere dal 1^ gennaio 2020, viene abolita la TASI e istituita la nuova IMU, ora disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi 739-783, della L. 27.12.2019, n. 160. Con la Legge di Bilancio (L. n. 160/2019) il legislatore ha “riscritto” la normativa sull’IMU, confermandone l’impianto generale e introducendo alcune novità.

Documentazione da presentare

 

Il modello da utilizzare per la dichiarazione IMU è quello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 24/04/2024, ai sensi dell’art. 1 comma 769 della L. n. 160/2019.

Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2023 è fissato al 30 giugno 2024

La dichiarazione può essere presentata con una delle seguenti modalità:
a) direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente
b) a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno
c) tramite trasmissione telematica diretta con posta elettronica certificata all'indirizzo PEC barberino-di-mugello@postacert.toscana.it(firmata digitalmente)
d) tramite trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all’invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i..
I casi per i quali sussiste l'obbligo dichiarativo sono dettagliatamente indicati nelle istruzioni alla compilazione del modello ministeriale. Il modello dichiarazione e le relative istruzioni sono presenti nella modulistica.
In ogni caso sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU i soggetti che sono titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui seguenti fabbricati:
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (art. 6, co. 1 lett. c del Regolamento IMu)
- immobili posseduti dal personale appartenente alle Forze armate, di Polizia etc. (art. 6, co. 1, lett. e del Regolamento IMU)
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce di cui al cmma 751, art. 1, L. 160/2019).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
 

Casi particolari
1) Gli enti non commerciali, di cui al comma 759, lettera g), L. 160/2019, presentano la dichiarazione secondo le modalità indicate dal successivo comma 770, esclusivamente in via telematica. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
2) Per gli Immobili esenti di cui al comma 759, lettera g-bis), L. 160/2019 il soggetto passivo comunica al comune interessato, esclusivamente in via telematica il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

 

Abitazioni locate, abitazioni concesse in uso gratuito, abitazioni posseduta da cittadini italiani residenti all’estero e relative pertinenze

Per le fattispecie sotto indicate il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione indicante gli immobili oggetto di agevolazione, anche utilizzando i modelli predisposti dall'Ufficio, a pena di decadenza, entro e non oltre il 16 dicembre 2024;
- abitazioni e relativa/e pertinenza/e locate con contratto registrato, limitatamente alle abitazioni locate con contratto registrato antecedentemente al 1° luglio 2010
- abitazione e relativa/e pertinenza/e concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, limitatamente ad una sola unità immobiliare, che la utilizzino come abitazione principale.
- Abitazione e relativa/e pertinenza/e posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso e che il soggetto passivo non possieda altre abitazioni nel territorio nazionale.
Tale istanza esplica i suoi effetti anche per i periodi d'imposta successivi sempreché non si verifichino variazioni rispetto alla dichiarazione iniziale. In tal caso il contribuente è tenuto a comunicare all'Ufficio con le stesse modalità le eventuali variazioni intervenute.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano per i soggetti che hanno già provveduto a comunicare negli anni precedenti la presenza dei requisiti previsti per la concessione dell'agevolazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, fatta eccezione per la presentazione della comunicazione di eventuali variazioni intervenute successivamente.

Iter procedura

COME SI PAGA
Si può pagare utilizzando:
- modello F24 da consegnare in qualsiasi ufficio postale o presso qualsiasi istituto bancario;
- apposito bollettino postale approvato con decreto MEF del 23.11.2012.
Codici da utilizzare per la compilazione dei modelli di versamento:
Codice catastale del Comune: A632
Codice tributo 3912 (Imu - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - Comune)
Codice tributo 3913 (Imu - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune)
Codice tributo 3916 (Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune)
Codice tributo 3918 (Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati- Comune)
Codice tributo 3925 (Imu - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO)
Codice tributo 3930 (Imu - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE)
Codice tributo 3939 (Imu - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - Comune)


Quota riservata allo Stato
E' riservata allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille. La differenza d'imposta ottenuta applicando l'aliquota deliberata dal comune dovrà essere invece versata interamente al comune.
Ai fini di una migliore comprensione del calcolo dell'imposta si riporta il seguente esempio:
A) Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l'intero anno da un solo proprietario
Rendita catastale dell'abitazione = € 750,00
Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50
Moltiplicatore = 160
Aliquota deliberata dal Comune = 10,6 per mille
Base imponibile : € 787,50 x 160 = € 126.000,00
Imposta annua: € 126.000,00 x 10,6 per mille = € 1335,60
Quota annua spettante al Comune: € 1.336,00
1^ Rata entro il 16 giugno
Quota spettante al Comune (codice tributo per F24:3918) = € 668,00
2^ Rata entro il 16 dicembre
Quota spettante al Comune (codice tributo per F24:3918) = € 668,00

B) Fabbricato categ."D01" posseduto al 100% per l'intero anno da un solo proprietario
Rendita catastale = € 1.500,00
Rendita catastale rivalutata del 5% = € 1.575,00
Moltiplicatore = 65
Aliquota di base = 7,6 per mille
Aliquota deliberata dal Comune = 10,6 per mille
Base imponibile : € 1.575,00 x 65 = € 102.375,00
Imposta annua: € 102.375,00 x 10,6 per mille = € 1.085,17
Quota annua riservata allo Stato: (€ 102.375,00 x 7,6 per mille) = € 778,00
Quota annua spettante al Comune (€ 102.375,00 x 10,6 per mille) - € 778,00 = € 307,00
1^ Rata entro il 16 giugno
Quota riservata allo Stato (codice tributo: 3925) = € 389,00
Quota spettante al Comune (codice tributo: 3930) = € 154,00
2^ Rata entro il 16 dicembre
Quota riservata allo Stato (codice tributo: 3925) = € 389,00
Quota spettante al Comune (codice tributo per F24: 3930) = €153,00


CALCOLO IMU
E' disponibile un simulatore di calcolo IMU che consente anche la compilazione e la stampa del modello F24 per il pagamento.
Si raccomanda di controllare la correttezza dei dati inseriti.
Il Comune non è responsabile in alcun modo di eventuali errori dovuti ad un errato inserimento dati.
RIMBORSO
Le domande di rimborso, indicanti dettagliatamente la motivazione della richiesta, corredate dei bollettini di pagamento e di ogni altra valida documentazione, devono essere presentate, avvalendosi dell'apposito modulo, entro cinque anni dal giorno del pagamento.
Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia di euro 20,00.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il contribuente che ha omesso di effettuare il versamento entro il termine di scadenza, oppure che ha versato un importo inesatto, può regolarizzare la propria posizione mediante il "ravvedimento operoso".
Il ravvedimento può avvenire con le modalità indicate nella ”Informativa Ravvedimento operoso” presente nella sezione “Allegati”.
Per effettuare il calcolo del ravvedimento operoso può essere utilizzato anche il programma di calcolo IMU.

Tempi

QUANDO SI PAGA
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2024 è effettuato in due rate:

- 1^ rata in acconto entro il 17 giugno (poiché il 16 giugno cade di domenica), ) pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
- 2^ rata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, calcolata sulla base delle aliquote deliberate dal comune per l'anno 2024.


Importo minimo
Il versamento non deve essere eseguito qualora l'imposta annuale dovuta sia pari o inferiore a € 4,00.

Informazioni

CHI PAGA

I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sono:
- il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento quali superficie, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi;
- il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria;
- il concessionario di area demaniale;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

PER COSA SI PAGA
Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Definizione di abitazione principale e pertinenze
Per "abitazione principale" s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Abitazioni principali A/1, A/8 e A/9
Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze l'IMU è dovuta e per il calcolo si applica l'aliquota prevista per tale fattispecie. Dall'imposta dovuta sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Esclusioni
Sono considerate assimilate all'abitazione principale per specifica disposizione di legge o da regolamento e quindi escluse dall'imposta:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008 adibiti ad abitazione principale;
d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Le assimilazioni non operano nel caso di immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Attenzione: Per poter usufruire dell'esclusione
• di cui alla lettera c) ed e) i soggetti passivi sono obbligati a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo apposita dichiarazione IMU, utilizzando il modello ministeriale reso disponibile nell'apposita sezione Modulistica.
• di cui alla lettera f) i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro e non oltre il 18 dicembre 2023 apposita comunicazione indicante gli immobili oggetto di agevolazione, anche utilizzando i modelli predisposti dall'Ufficio;

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024
Per il calcolo dell'imposta relativa all’acconto 2024 devono essere applicate le aliquote, di cui in allegato, stabilite per l'anno 2023 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2023.
Per il calcolo dell'imposta relativa al saldo 2024 devono essere applicate le aliquote, di cui in allegato, stabilite per l'anno 2024 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2023.


QUANTO SI PAGA
Per stabilire quanto pagare si deve per prima cosa determinare la base imponibile per il successivo calcolo dell'imposta. Le regole di determinazione per la base imponibile sono sostanzialmente le stesse previste per l'ICI:
- per i fabbricati iscritti in catasto si fa riferimento alla rendita catastale rivalutata del 5%;
- per le aree fabbricabili si deve considerare il loro valore venale in comune commercio al primo gennaio di ciascun anno;
- per gli immobili classificabili nel gruppo D, privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si deve considerare il valore iscritto nel bilancio dell'impresa al primo gennaio dell'anno in corso:
Base imponibile fabbricato: rendita catastale + 5% x moltiplicatore.
In allegato a questa pagina possono essere consultati i moltiplicatori.


RIDUZIONI BASE IMPONIBILE
La base imponibile è ridotta del 50%  per:
a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42;
b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. A tal fine deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva atto di notorietà. Per specificazioni in merito si rimanda al regolamento.
c) le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
• l’unità immobiliare non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
• il contratto sia registrato
• il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Riduzione per i residenti all’estero: L’imposta è applicata nella misura del 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
Attenzione: Per poter usufruire di tale riduzione i soggetti passivi sono obbligati a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo apposita dichiarazione IMU, utilizzando il modello ministeriale reso disponibile nell'apposita sezione Modulistica.

ESENZIONI
Per l'elenco completo si rimanda all'articolo 1 comma 759 della L. 160/2019.
Si segnala che sono esenti dall’imposta i terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Barberino di Mugello.
Esenzione per i fabbricati merce
A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’imposta i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.


COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL’ESENZIONE IMU
Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento IMU, per beneficiare dell’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2023 (scadenza 30/06/2024):
• indicando i riferimenti catastali dell’immobile ai quali il beneficio si applica
• barrando la casella esente
• attestando, nelle annotazioni, il possesso dei requisiti richiesti e indicando il riferimento normativo in base al quale si ha diritto all’esenzione.
Qualora sia stata già presentata la dichiarazione ai fini dell’esenzione per le annualità precedenti, questa non deve essere ripresentata.

Casi particolari.
1) Dichiarazione IMU/Enc: gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, il cui modello e' quello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24/04/2024, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
2) Per gli Immobili esenti di cui al comma 759, lettera g-bis) il soggetto passivo comunica al comune interessato, esclusivamente in via telematica il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

Riduzioni per immobili locati a canone concordato
L’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998.
Per maggiori dettagli si rimanda all’articolo 14 del Regolamento IMU.

Normativa di riferimento

Regolamento
Per qualsiasi altra informazione inerente l'applicazione dell’imposta si rimanda a quanto indicato nel regolamento IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/07/2020.

Normativa di riferimento
L. 27.12.2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020)
Regolamento comunale IMU approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 28.07.2020
Delibera C.C. n. 13 del 26/04/2023
Delibera C.C. n. 46 del 27/12/2023